La normativa che riguarda i periodi di guida e di riposo è il regolamento 561/2006/CE
le deroghe all’art. 12 del regolamento sovrastante potete leggerle cliccando qui
Deve rispettare questa normativa chiunque sia addetto alla guida dei seguenti veicoli, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo:
- autobus ad uso proprio, in servizio di noleggio con conducente od in servizio pubblico di linea ma utilizzato in corsa “fuori linea”;
- autobus in servizio pubblico di linea con percorso oltre 50 km;
- autoveicoli per trasporto merci con massa complessiva, compreso rimorchio o semirimorchio, superiore a 3,5 tonnellate;
- trattori stradali con velocità massima autorizzata oltre 30 km/h.
I territori dove si applica questo regolamento, salvo deroghe, sono:
DOMANDE VERE
È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che supera i periodi di guida prescritti
È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva le interruzioni obbligatorie durante il viaggio
È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che è sprovvisto o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio
Spiegazione sul registro di servizio. Gli autobus impiegati nei servizi pubblici su linee nazionali con un percorso inferiore a 50 km e su linee internazionali con un percorso inferiore a 100 km, e con un capolinea situato entro 50 km dal confine, sono esenti dall’obbligo di utilizzare il cronotachigrafo per registrare i tempi di guida. Questa esenzione si applica a tutti gli autobus utilizzati per trasporti regolari o periodici che seguono percorsi e orari predefiniti, offrendo servizi di trasporto pubblico senza distinzione. Di conseguenza, i conducenti di tali veicoli non sono tenuti a utilizzare il cronotachigrafo, ma devono comunque rispettare i tempi di guida e di riposo prescritti. Devono essere in possesso dell’estratto del registro di servizio, che include il nome del conducente, la sede, gli orari prestabiliti per i tempi di guida, altri periodi di lavoro e i tempi di disponibilità. Questi estratti e le copie degli orari di servizio devono essere mostrati agli operatori incaricati del controllo e della sicurezza stradale. Spetta all’impresa organizzare il lavoro dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni sugli orari di lavoro e garantire la sicurezza stradale.Il registro di servizio, mantenuto dall’impresa per almeno un anno, deve contenere tutte le informazioni relative al periodo lavorativo del conducente per la settimana precedente, quella in corso e quella successiva. autore: Pasquale Monticelli
È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva i periodi di riposo minimi
È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva i periodi di pausa o di riposo prescritti
Il regolamento 561/2006/CE mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori a cui si applica
Il regolamento 561/2006/CE mira ad aumentare il livello di sicurezza stradale
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di cose, effettuato con veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente
Il regolamento 561/2006/CE si applica ad alcuni trasporti su strada effettuati all’interno dell’Unione Europea
Il regolamento 561/2006/CE si applica ad alcuni trasporti su strada effettuati fra l’Unione Europea e i Paesi dello Spazio economico europeo
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero, di norma, non deve superare le nove ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a dieci ore, non più di due volte nell’arco della settimana
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero prevede una o più interruzioni di guida obbligatorie
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno undici ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è di almeno nove ore non più di tre volte la settimana
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, è vietato guidare per più di 6 giorni consecutivi
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, non si possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto, tra due periodi di riposo settimanale
L’impresa di trasporto non può promettere premi in denaro al conducente basati sulla maggior percorrenza chilometrica
L’impresa di trasporto non deve incoraggiare i propri conducenti a violare le disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo
Il conducente è corresponsabile per le infrazioni al regolamento 561/2006/CE, anche se commesse alla guida di un veicolo di proprietà dell’impresa
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al massimo tempo di guida consentito in una settimana
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale possa essere di tipo regolare o ridotto
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare è di almeno 45 ore
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto abbia una durata minima di 24 ore ininterrotte
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto debba essere recuperato
Il regolamento 561/2006/CE prevede che, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose trasportate, il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti solo per raggiungere un luogo di sosta appropriato
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, deve effettuare un riposo di 45 ore consecutive
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, può effettuare un riposo ridotto di almeno 24 ore consecutive, purché le restanti ore di riposo vengano recuperate entro la fine della terza settimana
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il “tempo di disponibilità” comprende il tempo di attesa sul posto di lavoro e la multipresenza
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per “interruzione” si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per “riposo” si intende ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 3 ore e la seconda di almeno 9 ore
Secondo il regolamento 561/2006/CE, si può parlare di multipresenza quando a bordo del veicolo sono presenti almeno due conducenti per l’intero periodo, fatta salva la prima ora nella quale la presenza del secondo conducente è facoltativa
I periodi di permanenza a bordo del veicolo a fianco di un altro conducente (multipresenza) sono considerati tempi di disponibilità
I tempi di disponibilità sono quelli nei quali il conducente, pur non dovendo necessariamente rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per poter prontamente riprendere il lavoro
I tempi di disponibilità sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura [FIGURA 804]
I periodi di permanenza in cuccetta durante la marcia del veicolo sono considerati tempi di disponibilità
I periodi di tempo impiegati per la piccola manutenzione del veicolo sono considerati “altri lavori”
Il conducente che deroga alla durata massima della guida al fine di raggiungere un luogo di sosta appropriato, deve annotarne i motivi sul foglio di registrazione o sul retro della stampa giornaliera (ticket)
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le novanta ore nell’arco di due settimane consecutive
DOMANDE FALSE
È soggetto alla revoca della patente il conducente che supera i periodi di guida prescritti
È soggetto alla revoca della carta di qualificazione del conducente l’autista che supera i periodi di guida prescritti
È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che effettua l’interruzione di quarantacinque minuti dopo quattro ore e mezza di guida
È ammesso utilizzare un foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico per più di 24 ore
Il regolamento 561/2006/CE mira ad aumentare il tempo di lavoro dei conducenti
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative ai tempi di guida minimi
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al tempo di riposo massimo per settimana
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni sui compensi minimi dei conducenti
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relativamente al trasporto di cose, ma non sul trasporto di persone
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare sia di almeno 30 ore
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto sia al massimo di 24 ore continuative
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere inferiore a 90 ore
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente, a fronte di indennità in denaro, possa rinunciare al periodo di riposo settimanale
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il proprio domicilio
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il deposito dell’impresa proprietaria del veicolo
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di quarantotto ore
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le cento ore nell’arco di due settimane consecutive
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con taxi o autobus
Il regolamento 561/2006/CE si applica anche al trasporto su ferrovia
Il regolamento 561/2006/CE si applica ai veicoli destinati al trasporto di cose, ma non a quelli adibiti al trasporto di persone
Costituisce infrazione guidare per quattro ore consecutive, senza interruzioni
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere al massimo di otto ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero, di norma, è di nove ore consecutive
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere di undici ore, per non più di due volte in una settimana
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso a dodici ore, purché intervallato da almeno tre interruzioni di guida di quarantacinque minuti
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno nove ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero deve essere pari al periodo di guida giornaliero
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di otto ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero è un periodo durante il quale il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezza di guida
I tempi definiti “altri lavori” sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura [FIGURA 808]
I tempi definiti “altri lavori” sono considerati tempi di guida
I tempi definiti “altri lavori” sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura [FIGURA 804]
I tempi di disponibilità sono quelli durante i quali il conducente può disporre liberamente del proprio tempo
I periodi di tempo impiegati per la pulizia del veicolo son considerati “tempi di disponibilità”
L’impresa di trasporto può decurtare lo stipendio al conducente che si rifiuti di guidare per più di 10 ore al giorno
L’impresa di trasporto non risponde delle violazioni al codice della strada commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze cui abbia fornito istruzioni in contrasto con il regolamento 561/2006/CE, perché tale responsabilità è esclusivamente del conducente
L’impresa di trasporto non è responsabile per le violazioni alla normativa in materia di tempi di guida e di riposo commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze quando sono all’estero
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per “interruzione” si intende ogni fermata effettuata con il veicolo durante la giornata lavorativa
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per “disponibilità” si intende l’assenso del lavoratore a svolgere mansioni al di fuori del normale orario di lavoro
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 9 ore e la seconda di almeno 3 ore
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo quattro periodi di guida, deve effettuare un riposo di 48 ore consecutive
Secondo il regolamento 561/2006/CE, si può parlare di multipresenza quando a bordo del veicolo sono presenti due conducenti per l’intero periodo, fatte salve le prime tre ore dove la presenza del secondo conducente è facoltativa
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un periodo di riposo di almeno 50 minuti consecutivi