Guida accompagnata

scena guida accompagnata

Condizioni: possesso della patente A1 e almeno 17 anni

In Italia, l’istituzione del sistema di guida accompagnata è ufficialmente iniziata con l’emanazione del decreto ministeriale DM 11 novembre 2011, n. 213, che costituisce il regolamento di applicazione dell’articolo 115 del codice della strada, paragrafi 1 bis-1 septies.

In sintesi, dopo aver completato un minimo di 10 ore di pratica in una scuola guida, i giovani detentori di una patente A1, con almeno 17 anni d’età, hanno la possibilità, previo accordo con i genitori o tutori, di selezionare fino a un massimo di 3 accompagnatori e iniziare a guidare in loro compagnia fino al raggiungimento della maggiore età. In seguito, al compimento dei 18 anni, possono procedere con la richiesta standard del “Foglio Rosa” e conseguire la patente di tipo B; solo dopo averla ottenuta avranno il permesso di guidare da soli.

Le 6 ore di pratica effettuate per la guida accompagnata sono riconosciute come valide anche per il conseguimento della patente di tipo B (che comprende i moduli C, D ed E), evitando la necessità di ripetere tali lezioni.

Sui veicoli utilizzati per la guida accompagnata, deve essere chiaramente visibile un distintivo con le lettere “GA”, posizionato sia nella parte anteriore che in quella posteriore del veicolo.

Procedura

Ecco una riformulazione delle regole nei quattro passi:

Passo 1: Richiesta di Autorizzazione per la Guida Accompagnata
Per poter richiedere l’autorizzazione per la guida accompagnata in Italia, il richiedente deve aver raggiunto i 17 anni d’età e possedere una patente A1 valida, priva di sospensioni o altre restrizioni. L’istanza di richiesta (allegato 1) viene presentata dall’autoscuola all’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) a nome e per conto del candidato. Questa istanza deve essere firmata da un genitore o tutore e deve essere corredata da un bollettino cc 9001 di €9, due bollettini cc 4028 da €14,62, una dichiarazione di parentela o tutela (allegato 2), e, se necessario, un certificato medico per i richiedenti con disabilità.

L’UMC emette una ricevuta di presentazione dell’istanza (allegato 3), che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutica alla guida. Questa ricevuta ha una scadenza naturale al raggiungimento del 18° anno di età o alla scadenza della patente di guida. Nel caso di rinnovo della patente, è possibile richiedere un duplicato aggiornato della ricevuta. I dati del titolare vengono registrati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tuttavia, se il titolare commette violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente (ai sensi dell’art. 218 o 219 del Codice della Strada), il suo nome sarà cancellato senza possibilità di presentare una nuova istanza.

Passo 2: Corso di Formazione Propedeutico alla Guida
Il corso di formazione richiede almeno 10 ore di guida individuale, con le lezioni che non possono superare le 2 ore al giorno. Ogni lezione di guida deve iniziare e terminare presso la sede dell’autoscuola o del Centro Istruzione Automobilistico (CIA). Tutte le lezioni di guida devono essere annotate in un apposito libretto delle lezioni di guida (allegato 5).

Alla conclusione del corso, l’autoscuola rilascia un attestato di frequenza (allegato 6) insieme agli originali del libretto delle lezioni di guida. Per ciascuna lezione, è necessario compilare un foglio nel libretto (in duplice copia e ricalco) con la firma sia dell’istruttore che dell’allievo. Gli originali dei fogli vanno consegnati all’UMC, mentre le copie devono essere conservate in autoscuola per un periodo di 5 anni.

Passo 3: Richiesta di Autorizzazione Provvisoria alla Guida
Presso l’UMC, è necessario presentare l’attestato di frequenza insieme ai fogli del libretto di guida e un modulo contenente i nomi degli accompagnatori (fino a un massimo di 3, che possono essere sostituiti tramite richiesta specifica, (allegato 7). L’UMC emette l’autorizzazione provvisoria alla guida, che consente ai minori di guidare sotto l’accompagnamento di adulti.

L’istruttore può continuare a guidare il minore sulla vettura dell’autoscuola senza dover inserire il proprio nome nel modulo degli accompagnatori. Basta che il nome dell’istruttore compaia nel registro di iscrizione (ai sensi dell’art. 5 del DM 213/2011). Gli accompagnatori, d’altra parte, devono rispettare alcune condizioni: non possono avere più di 65 anni, devono essere titolari di patente di tipo B o superiore da almeno 10 anni e non devono aver subito sospensioni della patente di guida negli ultimi 5 anni.

Passo 4: Guida Accompagnata
Durante la guida accompagnata, il veicolo deve mostrare chiaramente il contrassegno “GA” sulla parte anteriore e posteriore (allegato 9 posteriore, e anteriore).

Il minore è autorizzato a guidare accanto all’accompagnatore designato solamente su veicoli che rispettano le limitazioni previste dall’articolo 117 del Codice della Strada, e senza trasportare passeggeri.

Le ore di corso pratico effettuate rimangono valide e non devono essere ripetute, anche in caso di richiesta di ottenere la patente di tipo B entro 6 mesi dal raggiungimento della maggiore età. In tal caso, sarà necessario completare ulteriori esercitazioni di guida notturna e su autostrade, anche per coloro che aspirano a ottenere la patente di tipo B.

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